Società di capitali - Costituzione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 954 del 16/01/2013
Società a responsabilità limitata - Atto costitutivo - Modificazioni - Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Pubblicità - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 954 del 16/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 954 del 16/01/2013
Nel regime applicabile alle società a responsabilità limitata in epoca anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 cod. civ. prescriveva, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata "del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata", laddove l'art. 2457-ter, primo e secondo comma, cod. civ. disciplinava il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali era prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la modificazione statutaria era opponibile ai terzi "iuris et de iure", prima di quel termine l'atto era inopponibile se il terzo dimostrava di non averne avuto conoscenza, come pure in ipotesi di mancata pubblicazione e per il tempo ad essa precedente.
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non opponibile all'attore notificante le modifiche della persona dell'amministratore, della denominazione e della sede della convenuta società, rimasta contumace, iscritte nel registro delle società nel tempo intercorso tra una prima notifica nulla e la rinnovazione della stessa).