Società a responsabilità limitata - Previsione di durata determinata - Facoltà di recesso "ad nutum" del socio - Non sussiste - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8962 del 29/03/2019
Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Società a responsabilità limitata - Previsione di durata determinata - Facoltà di recesso "ad nutum" del socio - Non sussiste - Termine di cessazione della società eccedente l'aspettativa di vita del socio - Equiparabilità ad una s.r.l. con durata illimitata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante.)
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8962 del 29/03/2019