Irragionevole durata del giudizio presupposto originato da riunione tra procedimenti aventi quali parti una società in accomandita semplice ed un socio - Diritto all'equo indennizzo - Autonomia delle posizioni - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, quando il giudizio presupposto origini - come nella specie - dalla riunione (nella specie, in fase di appello), di due procedimenti originariamente separati ed aventi come parti una società in accomandita semplice e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e, di conseguenza, con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13238 del 16/05/2019 (Rv. 653824 - 01)