Iscrizione all'albo della l. n. 443 del 1985 - Requisiti - Svolgimento di lavoro anche manuale - Necessità.
Ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2, comma 1, della l. n. 443 del 1985, è indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, invece, sufficiente che svolga unicamente un'attività di carattere amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18394 del 09/07/2019 (Rv. 654503 - 01)