Socio moroso - Diritto di controllo sugli affari sociali - Sussistenza - Fondamento.
Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., sino a che resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1185 del 21/01/2020 (Rv. 656877 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2466, Cod_Civ_art_2476, Cod_Civ_art_2368
SOCIETA' DI CAPITALI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CAPITALE SOCIALE