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Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - scioglimento - liquidazione della quota - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4260 del 19/02/2020 (Rv. 657074 - 01)

Socio d'opera uscente - Liquidazione della quota - Criterio ex art_ 2263, comma 2, c.c. - Applicabilità - Valutazione equitativa - Limiti - Fattispecie.

In tema di società di persone, il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dall'art_ 2263, comma 2, c.c. per il socio d'opera, vale anche in caso di scioglimento della società limitatamente a quest'ultimo; pertanto, se il contratto sociale non determina la quota spettante al socio uscente, ai fini della liquidazione, il valore di essa viene fissato dal giudice in base ad una valutazione equitativa, la quale, sebbene consenta di dare rilievo alla particolare natura della prestazione resa, per risultare conforme a diritto e non sconfinare nell'arbitrio deve basarsi sulla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. (Nella specie, la sentenza cassata aveva liquidato la quota del socio d'opera occulto assumendo a base del giudizio d'equità non la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ma l'utile d'esercizio relativo ad un determinato anno).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4260 del 19/02/2020 (Rv. 657074 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2263, Cod_Civ_art_2289

SOCIETA' DI PERSONE FISICHE

SOCIETA' SEMPLICE

SCIOGLIMENTO