Il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle azioni della stessa società, poiché ai sensi dell'art. 2448 cod. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile (anteriore alla riforma del diritto societario), la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell'ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) conferisce natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12831 del 23/05/2013
Cod_Civ_Art_2448