Responsabilità - Omessa vigilanza – Cass. n. 28357/2020
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - responsabilita' - azione di responsabilita'- Responsabilità - Omessa vigilanza - Condizioni - Nesso causale tra inerzia e danno - Dimostrazione - Necessità - Fattispecie.
L'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2407 c.c., in un caso in cui, fallita la società, non erano state rinvenute nel conto sociale le somme incassate dal liquidatore e ivi versate, pochi giorni prima delle dimissioni del sindaco).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28357 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_2393_1, Cod_Civ_art_1223