Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa – Cass. n. 30075/2020
Societa' - di capitali - Azione di responsabilità promossa dal socio - Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa - Rinuncia automatica al credito - Esclusione.
Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2476, Cod_Civ_art_2490, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_100