Collegio sindacale - doveri – Cass. n. 1602/2021
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - doveri - Intermediazione finanziaria- Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità. Sanzioni amministrative - applicazione - In genere.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1602 del 26/01/2021 (Rv. 660155 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2403_2, Cod_Civ_art_2406, Cod_Civ_art_2407