Assenza di deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 255/2022
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - Società - Realizzazione, da parte dell'amministratore, di un atto o negozio nell'interesse della società - Conflitto di interessi - Assenza di deliberazione dell'assemblea - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2391 c.c. - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 1394 c.c. - Sussistenza - Oggetto dell'accertamento.
Quando un amministratore ponga in essere, in nome della società, un atto o un negozio nei confronti di un terzo, ancorché rientrante nella competenza del consiglio di amministrazione, il conflitto di interessi, in assenza di previa deliberazione collegiale, non può essere regolato dall'art. 2391 c.c., in quanto nelle fattispecie regolate da questa norma il conflitto emerge in un momento anteriore in quanto afferente all'esercizio del potere di gestione, ma dall'art. 1394 c.c., il quale impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 255 del 05/01/2022 (Rv. 663952 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1394, Cod_Civ_art_2391