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Diritto del singolo socio a percepire gli utili – Cass. n. 6865/2022

Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - rapporti tra soci - partecipazione ai guadagni e alle perdite - in genere - Diritto del socio agli utili - Art. 2262 c.c. - Approvazione del rendiconto - Necessità - Surrogabilità con le dichiarazioni fiscali della società - Esclusione - Fattispecie.

 

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la voce "prelevamento soci" idonea a formare l'attivo patrimoniale della società, in relazione alla soglia di fallibilità dell'art. 1, comma 2 lett. a), l.fall.).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6865 del 02/03/2022 (Rv. 664107 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2262, Cod_Civ_art_2303

 

Corte

Cassazione

6865

2022