Appello proposto dalla stessa dopo la cancellazione dal registro delle imprese – Cass. n. 14859/2022
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Società di persone - Appello proposto dalla stessa dopo la cancellazione dal registro delle imprese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14859 del 11/05/2022 (Rv. 664794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2312, Cod_Proc_Civ_art_339