Sopravvenuto fallimento della società – Cass. n. 20180/2022
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - in genere - Azione di responsabilità proposta dal socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. - Sopravvenuto fallimento della società - Prosecuzione dell'azione da parte del curatore - Necessità - Conseguenze.
Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20180 del 22/06/2022 (Rv. 665223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2393, Cod_Civ_art_2394, Cod_Civ_art_2394, Cod_Proc_Civ_art_081