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Scioglimento e messa in liquidazione – Cass. n. 32178/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - effetti - Società contribuente - Scioglimento e messa in liquidazione - Soggettività passiva per tributi e sanzioni - Permanenza fino all'estinzione - Fondamento.

 

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società, non comportando la sua estinzione ma solo l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione, non determina il venir meno della soggettività passiva ai tributi ed alle sanzioni, poiché l'ente continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32178 del 02/11/2022 (Rv. 666355 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2484, Cod_Civ_art_2485, Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_2495

 

Corte

Cassazione

32178

2022