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Onere probatorio a carico dell'amministratore – Cass. n. 3552/2023

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - in genere - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Individuazione - Intervenuto fallimento - Presunzione - Onere probatorio a carico dell'amministratore - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.

 

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 (Rv. 666868 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2394, Cod_Civ_art_2949, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

3552

2023