Rappresentanza processuale della persona giuridica – Cass. n. 13365/2023
Società' - di capitali - società' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Rappresentanza processuale della persona giuridica - Contestazione - Fonte del potere rappresentativo - Conseguente onere probatorio - Società di mutuo soccorso - Natura giuridica - Regime di pubblicità legale - Albo nazionale degli enti cooperativi - Mancanza di collegamento territoriale - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il principio secondo il quale, ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l’inesistenza, si applica a tutti i casi in cui stia in giudizio un soggetto collettivo, quand'anche non dotato di formale personalità giuridica; ne deriva che per le società di mutuo soccorso, da ricondursi alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, l’esistenza del potere di rappresentanza dell'ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale; ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell'ipotesi in cui l'ente mutualistico ha sede all'estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l'attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083