Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25594 del 01/09/2023 (Rv. 668930 - 01)
Costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - delle azioni - società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società semplice - rapporti tra soci - partecipazione ai guadagni e alle perdite - patto leonino - Attività di un consorzio - Esclusione di un consorziato dalla partecipazione ai relativi risultati economici sulla base di un lodo arbitrale - Divieto del patto leonino - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il divieto del cd. patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., è estensibile a tutti i tipi sociali e presuppone l'esistenza di una clausola statutaria, frutto della volontà dei soci, che escluda in modo totale e costante uno o alcuni di essi dalla partecipazione al rischio d'impresa e agli utili, sicché non può porsi in conflitto con esso un lodo arbitrale che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25594 del 01/09/2023 (Rv. 668930 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2265, Cod_Civ_art_2602, Cod_Proc_Civ_art_823