Capitale sociale - conferimenti - Art. 2467 c.c. - Nozione di finanziamento - Limitazione alla categoria dei contratti di credito - Esclusione - Rilascio di garanzie e forniture senza corrispettivo - Rilevanza.
In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30054 del 30/10/2023 (Rv. 669362 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467