Organi sociali - collegio sindacale - doveri - Assunzione della carica di sindaco dopo alcuni fatti dannosi - Responsabilità - Inerzia - Condizioni.
In tema di responsabilità dei componenti dell'organo di controllo delle società, non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024 (Rv. 670221-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_2403