Norme applicabili - scioglimento - liquidazione - Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento - Conseguenze - Subentro del socio nella situazione soggettiva della società - Esclusione - Fattispecie.
Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la socia di una società in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla società).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3489 del 11/02/2025 (Rv. 673778-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2272, Cod_Civ_art_2285