tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) - Esercizio associato dell'attività di amministratore di condominio - Autonoma organizzazione - Sussistenza - Condizioni.
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l'esercizio in forma associata dell'attività di amministratore di condominio, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all'IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1575 del 27/01/2014