tributi (in generale) - in genere - Elusione fiscale – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4603 del 26/02/2014
Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4603 del 26/02/2014
In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso che l'acquisto di tutte le altre azioni di una società, da parte della contribuente, già sua socia, e la successiva vendita, previo incasso dei dividendi, della suddetta partecipazione totalitaria, fossero state poste in essere al solo fine di trasformare in dividendi la plusvalenza che sarebbe stata realizzata con la cessione immediata delle azioni originariamente detenute dalla contribuente medesima, configurandole, invece, come una serie di operazioni vere e reali, realizzate con soggetti assolutamente diversi da quest'ultima e dai suoi soci, nonché rispondenti ad una precisa strategia di investimento finanziario).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4603 del 26/02/2014