tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5970 del 14/03/2014
Promiscuità di operazioni imponibili o esenti - Formula del cosiddetto "pro rata" - Portata - Operazioni attive esenti estranee all'oggetto dell'impresa - Inclusione nel calcolo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5970 del 14/03/2014
In tema di determinazione dell'IVA, le operazioni attive soggette all'imposta ed esenti, poste in essere promiscuamente dal contribuente, non rientrano nel calcolo del "pro-rata" di riduzione delle detrazioni ove - analogamente, sia pure con meccanismo inverso, a quanto succede per le operazioni passive per l'insorgenza del diritto a detrazione - le stesse non rientrino, in base a criteri di regolarità causale e non di mera occasionalità, nell'attività propria dell'impresa, non avendo contribuito a definire l'entità delle cessioni dei beni o delle prestazioni dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5970 del 14/03/2014