tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie - disposizioni comuni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 26/02/2014
Sentenza, dichiarativa della propria incompetenza, recante l'indicazione della commissione competente - Tempestiva riassunzione - Conseguenze - Incontestabilità della competenza - Impugnazione di rifiuto di rimborso - Incidenza della competenza, sul rapporto tributario, dell'ufficio cui era stata sottoposta l'istanza e sua legittimazione a disporre il rimborso - Ininfluenza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 26/02/2014
La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tale incompetenza, nonché la competenza della commissione tributaria in essa indicata, qualora il processo venga riassunto dinanzi a quest'ultima ai sensi del successivo comma 5, rimanendo irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, la questione, attinente al merito, circa la competenza, sul rapporto tributario, dell'ufficio cui l'istanza era stata presentata e la sua legittimazione a disporre il rimborso.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 26/02/2014