tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - richieste di dati, notizie, documenti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n.
Dichiarazione del contribuente di non possesso dei documenti contabili richiesti - Conseguenze - Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Elementi costitutivi della fattispecie - Interpretazione costituzionalmente orientata - Dichiarazione non veritiera, cosciente, volontaria, dolosa - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014
In materia di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale. Infatti, l'art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014