tributi (in generale) - condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014
Definizione delle liti pendenti - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 1 giugno 2004 - Disciplina di cui all'art. 16 delle legge n. 289 del 2002 - Interpretazione - Comportamento processuale del contribuente - Rilevanza - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014
In tema di condono fiscale, l'art. 16, comma 6, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, nello stabilire che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio", deve essere interpretato nel senso dell'automatica operatività della sospensione dei termini di impugnazione, fatta salva la proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente, non potendosi dal suo comportamento, che abbia reso inoperante la sospensione del pendente giudizio di appello, desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della conseguente sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014