tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013
Imposte addizionali all'imposta di consumo sull'energia elettrica - Soggetto obbligato nei confronti dell'Erario - Produttore - Configurabilità - Consumatore - Soggetto estraneo al rapporto tributario - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013
Le imposte addizionali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, ai sensi degli artt. 52 e 54 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono legittimamente dovute e riscosse in capo al fornitore-produttore, che assume la veste di soggetto obbligato nei confronti dell'Erario, in quanto il rapporto tributario inerente al pagamento si svolge tra l'Amministrazione finanziaria ed il fornitore di energia elettrica e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore, nei confronti del quale il fornitore, in esito al pagamento e dunque su un piano solo civilistico, può riversare l'onere assolto mediante rivalsa.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013