riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Corte di Cassazione
Impugnazione della cartella esattoriale - Tardività della notifica - Legittimazione passiva esclusiva del soggetto esattore - Esclusione - Legittimazione dell'ente impositore - Sussistenza - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Domanda proposta nei confronti dell'esattore - Chiamata in causa dell'ente impositore - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014
In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014