Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Ambito applicativo - Accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione - Inclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014
La garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive l'art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014