Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Obbligazione doganale - Art. 202, comma 3, reg. CEE n. 2913 del 1992 - Soggetti passivi - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15034 del 02/07/2014
In tema di dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, è chiamato a rispondere della medesima obbligazione doganale, sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, oltre all'importatore, chiunque abbia, comunque e a qualsiasi titolo, partecipato o contribuito a realizzare tale introduzione irregolare (nella specie è stata ritenuta solidalmente responsabile anche la società capogruppo).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15034 del 02/07/2014