Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014
Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014