tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - importazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15059 del 02/07/2014
Esenzione ex art. 2, comma 2, legge n. 28 del 1997 - Condizioni - Registrazione ex art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Effettività dell'operazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15059 del 02/07/2014
In tema di IVA, l'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997 n. 28, nel prevedere la possibilità di effettuare acquisti ed importazioni con esonero dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni di cui agli artt. 8, comma 1, lett. a) e b), 8 bis e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. mod., delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta, che siano registrate a norma dell'art. 23 del d.P.R. n. 633 cit. per l'anno solare precedente, non comporta il superamento del principio di effettività della cessione e prestazione di servizi. Ne consegue che l'onere di annotazione delle fatture in apposito registro integra, al fine di fruire dell'esenzione, solo un requisito necessario ma non sufficiente a fronte della mancanza di effettività dell'operazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15059 del 02/07/2014