Aliquote differenziate - Art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Legittimità costituzionale - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 18/07/2014
In tema di IRAP, la previsione, anche in via transitoria, di aliquote differenziate per settori di attività nonostante la diversità di criteri di computo della base imponibile, contenuta nell'art. 45, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è irragionevole e, come affermato da Corte costituzionale n. 21 del 1997, trova giustificazione nella necessità di tener conto delle diverse regole che disciplinano la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e reddituale per ciascuna categoria di soggetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la maggiore aliquota prevista dal citato art. 45 a società di consulenza e assistenza nel settore finanziario).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 18/07/2014