tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17299 del 30/07/2014
Acquisto di beni e servizi utilizzati per compiere operazioni esenti - Detraibilità dell'IVA - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17299 del 30/07/2014
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 331, modificativo del citato art. 19), non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi utilizzati ai fini di attività esenti o, comunque, non soggette ad imposta, atteso che, per usufruire della detrazione, non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse siano a loro volta assoggettabili all'IVA. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'acquisto di un immobile assoggettabile ad IVA, aveva riconosciuto in favore della società acquirente, in occasione della successiva rivendita del bene ad un privato, la detraibilità solo parziale dell'imposta, poiché il fabbricato, prima della cessione, era stato destinato in parte ad uso abitativo - con conseguente esenzione dall'IVA - e in parte ad uso strumentale per natura).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17299 del 30/07/2014