tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15974 del 11/07/2014
Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Inclusione del bene in area oggetto di strumenti attuativi diretti - Atto d'obbligo successivo al trasferimento dell'immobile - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15974 del 11/07/2014
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, "comunque denominati", sono soggetti all'imposta di registro nella misura dell'uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Ne consegue che il beneficio si applica anche nel caso in cui l'immobile si trovi in un'area non inclusa in alcun piano urbanistico particolareggiato, ma per la quale sono previsti interventi attuativi diretti, e pur se l'atto d'obbligo del contribuente intervenga successivamente al trasferimento dell'immobile, non assumendo rilievo che la procedura amministrativa prevista per i due strumenti urbanistici (piano particolareggiato e intervento attuativo diretto) sia differente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15974 del 11/07/2014