Benefici sull'acquisto della cosiddetta "prima casa" - Rinuncia alla richiesta già avanzata - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17294 del 30/07/2014
Non è consentito usufruire del regime di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in ragione del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17294 del 30/07/2014