Cessazione della materia del contendere per estinzione dell'obbligazione tributaria - Conseguenza - Cassazione senza rinvio della sentenza di merito già emessa - Art. 310 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16324 del 17/07/2014
La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone l'estinzione dell'obbligazione tributaria. Ne consegue la rimozione della sentenza impugnata (nella specie, con cassazione senza rinvio), non potendo trovare applicazione la diversa regola di cui all'art. 310 cod. proc. civ., che comporterebbe il passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale né voluta dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16324 del 17/07/2014