tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Corte di Cassazione, Sez. 5, Decreto n. 17626 del 06/08/2014
Carattere almeno colposo dell'inadempimento - Necessità - Pagamento a mezzo di delega bancaria - Imputabilità del ritardo al contribuente - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Decreto n. 17626 del 06/08/2014
In tema di illecito tributario, l'applicabilità della sanzione amministrativa presuppone che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del contribuente sia almeno colposo e cioè, caratterizzato da una sua negligenza o imperizia o inosservanza di obblighi tributari. Deve, pertanto, considerarsi tempestivo, secondo i normali canoni di correttezza e buona fede - e di per sé sufficiente ad escludere un giudizio di colpevolezza - l'adempimento dell'obbligazione tributaria mediante delega bancaria, qualora il ritardo nell'esecuzione della prestazione non sia imputabile al delegante, essendo stato l'ordine trasmesso con congruo anticipo e in presenza delle "normali" condizioni richieste per il buon esito dell'operazione (ritardo, nella specie, di un solo giorno, causato, peraltro, dall'erronea indicazione della scadenza da parte della stessa Amministrazione finanziaria, su cui, sebbene "contra legem", è legittimo fare affidamento.).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Decreto n. 17626 del 06/08/2014