Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Irrevocabilità - Effetti - Novazione del rapporto tributario - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'irrevocabilità della dichiarazione integrativa, alla stregua dell'art. 57 della predetta legge, va intesa esclusivamente nel senso che essa non è modificabile da parte dell'Ufficio né contestabile da parte del contribuente, e non anche nel senso che essa comporti la novazione del rapporto tributario originario, il quale permane, impedendo l'estinzione del relativo giudizio (ove il rapporto sia già "sub iudice") finché il debito d'imposta non sia saldato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014