Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente - determinazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22440 del 22/10/2014
Indennità di missione ex art. 40 della legge n. 195 del 1958 - Applicabilità dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento - Natura mista dell'indennità - Irrilevanza della facoltà di scelta del regime di rimborso delle spese di viaggio. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22440 del 22/10/2014
L'indennità di missione prevista dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, corrisposta ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha natura mista in quanto destinata in parte a rimborsare le spese sostenute per le trasferte di lavoro ed in parte a remunerare l'attività svolta del maggior disagio derivante dalla trasferta ed è, quindi, riconducibile non agli artt. 52, comma 1, lett. B), e 50, comma 1, lett. G), disposizioni eccezionali e non suscettibili di interpretazione analogica, ma all'art. 51, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che, in via generale e forfettaria, stabilisce i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta sono esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, concorrono alla formazione del reddito, a nulla rilevando la facoltà di scelta tra l'indennità forfettaria ed il rimborso a piè di lista, in quanto in caso di opzione per la prima, il trattamento tributario è quello previsto, in generale, dal citato art. 51, comma 5.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22440 del 22/10/2014