accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014
Art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Errore del contribuente - Eccedenza d'imposta nella dichiarazione dell'anno precedente - Omessa o tardiva presentazione - Eliminazione di tale eccedenza da parte dell'ufficio - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014
In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi degli artt. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54 bis, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, procedere alla correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente che abbia riportato delle eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, qualora emerga dagli elementi in suo possesso che tale dichiarazione deve considerarsi omessa in quanto presentata ben oltre il termine di decadenza, potendosi in tal caso ritenere integrata la fattispecie legale di cui alle citate disposizioni, in base alla quale i dati contabili finali risultanti dall'attività di liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014