riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014
Riscossione nei confronti degli eredi del contribuente - Applicabilità dell'art. 477, primo comma, cod. Proc. Civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014
In materia di riscossione coattiva delle imposte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è inapplicabile l'art. 477, primo comma, cod. Proc. Civ., nella parte in cui stabilisce che agli eredi si può notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo contro il defunto, in quanto incompatibile con la speciale disciplina degli articoli 45 e ss. Del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alla quale l'erede del contribuente deceduto riceve la notifica del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, insieme con quella della cartella di pagamento, e dispone, poi, del più lungo termine di sessanta giorni prima che si proceda all'espropriazione forzata. Ne consegue che l'avviso di liquidazione già notificato al contribuente deceduto non va nuovamente notificato ai suoi eredi.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014