repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25993 del 10/12/2014
Violazioni tributarie - Rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica ex art. 7 del d.l. N. 269 del 2003 - Condizioni - Contestazione anteriore all'entrata in vigore della novella - Regime previgente - Applicabilità - Conseguenza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25993 del 10/12/2014
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novenbre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata, restando applicabile, diversamente, la previgente disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472, con operatività della responsabilità solidale tra ente collettivo e legale rappresentante della società in carica all'epoca della violazione, sicché, in tale evenienza, ove la cartella esattoriale sia stata notificata solo alla società, ne risponde anche la persona fisica in quanto l'atto di esercizio della pretesa fiscale nei confronti di uno degli obbligati in solido è opponibile, ex art. 1310 cod. Civ., anche agli altri debitori.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25993 del 10/12/2014