territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27079 del 19/12/2014
Società residente in Francia - Percezione di dividendi, fonte di credito d'imposta, da società residente in Italia - Ammontare - Determinazione - Istanza - Termini di decadenza - Inapplicabilità - Prescrizione - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27079 del 19/12/2014
Il diritto attribuito dall'art. 10, paragrafo 4, lett. B), della Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni (stipulata a Venezia il 5 ottobre 1989 tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese e ratificata e resa esecutiva dalla legge 7 gennaio 1992, n. 20) ad una società residente in Francia - che riceva da una società residente in Italia dividendi, in sé idonei a fondare il diritto ad un credito di imposta ove percepiti da un residente in Italia - al pagamento, da parte del tesoro italiano, di un importo pari alla metà del suddetto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par. 2 dello stesso articolo 10, non è soggetto né al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, né a quello di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. Civ.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27079 del 19/12/2014