contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26087 del 11/12/2014
Omessa tempestiva impugnazione - Definitività del provvedimento - Nuova istanza - Preclusione - Valore di richiesta di ritiro in via di autotutela - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26087 del 11/12/2014
In materia di contenzioso tributario, la mancata, tempestiva, impugnazione del diniego dell'istanza di rimborso di imposta determina l'intangibilità del relativo rapporto, posto che in campo tributario il diritto soggettivo del contribuente al rimborso è fronteggiato non da un potere discrezionale ma dall'obbligo dell'amministrazione tributaria, ex art. 53 Cost., di ristabilire la giusta imposizione nel rispetto della capacità contributiva, sicché la riproposizione della medesima istanza, ormai rivolta contro un provvedimento ormai definitivo, corrisponde ad una richiesta di esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, il quale presuppone l'esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26087 del 11/12/2014