imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27482 del 30/12/2
Spese di pubblicità o di propaganda e spese di rappresentanza - Criterio discretivo - Fattispecie in tema di spese di sponsorizzazione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27482 del 30/12/2014
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108, secondo comma (già art. 74, secondo comma), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, fuori dalla previsione normativa, aveva qualificato come spese pubblicitarie le spesa per la sponsorizzazione di un'associazione sportiva sulla base di elementi, quali l'onerosità del contratto di sponsorizzazione e l'esistenza di prestazioni corrispettive tra lo sponsor e l'associazione sportiva sponsorizzata).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27482 del 30/12/2014