accertamento tributario -avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014
Avviso di accertamento - Notificazione a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda - Nozione - Presunzione dalla relata di notifica - Prova contraria - Onere - Spettanza - Al destinatario dell'atto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014
In tema di procedimento di notifica di un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. Proc. Civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'illegittimità della notifica effettuata a mani di persona qualificatasi come "suocero", attesa la documentata contestazione del destinatario dell'assenza di un rapporto di convivenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014