imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25778 del 05/12/2014
Detrazione dell'iva - Contestazione dell'inesistenza delle operazioni - Onere della prova a carico dell'amministrazione - Modalità di assolvimento - Contestazione della partecipazione ad una cosiddetta "frode carosello" - Ripartizione dell'onere della prova tra l'Amministrazione ed il contribuente. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25778 del 05/12/2014
In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, allorché contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'iva, assumendo l'esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti. Ne consegue che, nel caso di cosiddetta "frode carosello", l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'iva assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario, quest'ultima anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), che possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di "cartiera" del cedente, incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25778 del 05/12/2014