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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬accertamento e riscossione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25778‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭

Detrazione dell'iva‭ ‬-‭ ‬Contestazione dell'inesistenza delle operazioni‭ ‬-‭ ‬Onere della prova a carico dell'amministrazione‭ ‬-‭ ‬Modalità di assolvimento‭ ‬-‭ ‬Contestazione della partecipazione ad una cosiddetta‭ "‬frode carosello‭" ‬-‭ ‬Ripartizione dell'onere della prova tra l'Amministrazione ed il contribuente.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25778‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬l'Amministrazione finanziaria,‭ ‬allorché contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'iva,‭ ‬assumendo l'esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti,‭ ‬ha l'onere di provare,‭ ‬anche mediante presunzioni semplici,‭ ‬che le operazioni non sono state effettuate o,‭ ‬in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,‭ ‬che il contribuente,‭ ‬al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio,‭ ‬sapeva,‭ ‬o avrebbe dovuto sapere,‭ ‬secondo l'ordinaria diligenza,‭ ‬di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬nel caso di cosiddetta‭ "‬frode carosello‭"‬,‭ ‬l'Amministrazione finanziaria,‭ ‬che intenda negare il diritto alla detrazione dell'iva assolta in rivalsa,‭ ‬deve provare sia la frode del cedente,‭ ‬sia la connivenza del cessionario,‭ ‬quest'ultima anche per presunzioni semplici‭ (‬purché gravi,‭ ‬precise e concordanti‭)‬,‭ ‬che possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di‭ "‬cartiera‭" ‬del cedente,‭ ‬incombendo sul contribuente,‭ ‬a fronte di siffatte dimostrazioni,‭ ‬la prova contraria.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25778‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭