condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25760 del 05/12/2014
Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Versamento incompleto dell'importo richiesto - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di illecito per omesso versamento IVA. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25760 del 05/12/2014
In tema di condono fiscale per IVA, il giudice tributario, avanti al quale penda il giudizio relativo all'impugnazione del provvedimento irrogativo di sanzioni pecuniarie per omesso versamento per non avere il contribuente, nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 49 e 51, comma 1 e 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, provveduto a versare gli importi alle scadenze, non può dichiarare l'estinzione del giudizio, ma deve pronunciare nel merito dell'opposizione, poiché la mera presentazione della dichiarazione integrativa non è idonea "ex se" a determinare l'estinzione per "novazione" della originaria obbligazione tributaria, restando il beneficio dell'esenzione delle sanzioni pecuniarie condizionato all'effettivo integrale pagamento delle imposte dovute. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R., la quale aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuto condono, applicando l'art. 40 della legge n. 413 del 1991, dettato in materia di imposte dirette, a fattispecie concernente un illecito per omesso versamento IVA).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25760 del 05/12/2014